PAESAGGIO

L’art. 1 della Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) designa come "Paesaggio” una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

La Convenzione riconosce che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro.

Lo scorso ottobre 2019 è stata ratificata in Italia la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, nota anche come Convenzione di Faro dalla città in Portogallo dov’è stata presentata, il 27 ottobre del 2005.

L’articolo 1 riconosce “che il diritto all’eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, riconosce “una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale” e sottolinea “che la conservazione dell’eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita.

La Convenzione impegna i paesi europei a “mettere in luce il valore dell’eredità culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione”, ad assicurare a tutti il diritto di fruirne, a “favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l’eredità culturale”, a “promuovere la protezione dell’eredità culturale” (art. 5), ma anche a “promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi” (art. 8) e a “definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione” (art. 9).

Viene sottolineato anche il potenziale dell’eredità culturale come fattore nello sviluppo economico, pertanto la Convenzione impegna i paesi ad “accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell’eredità culturale e utilizzarlo”, a “considerare il carattere specifico e gli interessi dell’eredità culturale nel pianificare le politiche economiche” e ad “accertarsi che queste politiche rispettino l’integrità dell’eredità culturale senza comprometterne i valori intrinseci” (art. 10).

Il testo ufficiale delle Convenzione esiste in due versioni “parallele” in inglese e francese.
La traduzione in italiano è dunque sempre non ufficiale. Il testo che indichiamo è stato tradotto per la prima volta in italiano dall’associazione Faro Venezia e in seguito rivisto dal MIBAC.

Convenzione di FARO

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Convenzione Europea del Paesaggio

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