Imprese Culturali e Creative, il bivio Italiano e la proposta di legge Ascani

Dopo lo stop a Palazzo Madama nella passata legislatura, nel mese di luglio l’avvio dell’esame della proposta di legge Ascani in materia di imprese culturali e creative. La pdl riprende integralmente il testo approvato dalla Camera nella XVII legislatura il cui iter si è interrotto al Senato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. I commi approvati inserivano nell'ordinamento italiano la definizione di impresa culturale e creativa e assegnavano risorse, in forma di tax credit, alle imprese con le caratteristiche individuate e disponevano la costituzione di un elenco specifico

Nel dettaglio, la pdl che comincerà il suo iter a luglio stabilisce che è un’impresa culturale quella che possiede i seguenti criteri: ha sede in Italia, svolge un’attività stabile e continuativa e ha per oggetto sociale l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione e la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno, inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

I soggetti in possesso di questi requisiti avranno la possibilità di ottenere lo specifico riconoscimento della qualifica di impresa culturale creativa e l’iscrizione nell’elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact).

Accanto a tale riconoscimento, la proposta di legge inoltre garantisce, quale misura di agevolazione, ai soggetti culturali e creativi la possibilità di chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, previo bando, per svolgere la propria attività, prevedendo che tali finalità siano recepite anche nel documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.

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